(Allegato-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
                       (Budget per la ricerca) 
 
  1. Ai fini dell'articolo 55, comma 1, lettera  b),  numero  2),  il
budget per la ricerca e' gestito esclusivamente dagli intermediari  e
si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita
da terzi. 
 
  2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e  impiegato  nel
migliore interesse  dei  clienti,  l'assegnazione  del  medesimo  per
l'acquisto della ricerca fornita da terzi  e'  soggetta  a  controlli
appropriati   e   alla   supervisione   dell'alta   dirigenza   degli
intermediari. 
 
  3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo  in  cui  sono
effettuati i pagamenti a favore dei  fornitori  della  ricerca  e  le
modalita' di determinazione degli importi  loro  corrisposti,  tenuto
conto dei criteri previsti dall'articolo 55,  comma  1,  lettera  b),
numero 4). 
 
  4. Gli intermediari possono incrementare il budget per  la  ricerca
solo dover  aver  informato  i  clienti,  in  modo  chiaro,  di  tale
circostanza. 
 
  5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel  budget,  residui
un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli  intermediari
adottano procedure idonee a rimborsare  tali  importi  ai  clienti  o
compensarli a fronte dell'onere calcolato per il  periodo  successivo
sulla base del relativo budget. 
 
  6. Gli intermediari non utilizzano il budget per la  ricerca  e  il
relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.