Art. 57. (Budget per la ricerca) 1. Ai fini dell'articolo 55, comma 1, lettera b), numero 2), il budget per la ricerca e' gestito esclusivamente dagli intermediari e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi. 2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l'acquisto della ricerca fornita da terzi e' soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza degli intermediari. 3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalita' di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), numero 4). 4. Gli intermediari possono incrementare il budget per la ricerca solo dover aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza. 5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget. 6. Gli intermediari non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.