(Allegato-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
                            (Informativa) 
 
  1. Quando utilizzano un conto di  pagamento  per  la  ricerca,  gli
intermediari forniscono ai clienti: 
 
  a)  prima  della   prestazione   dei   servizi   di   investimento,
informazioni sull'importo  previsto  nel  budget  per  la  ricerca  e
sull'entita' dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente; 
 
  b) su base annuale,  informazioni  sui  costi  totali  che  ciascun
cliente ha sostenuto per la ricerca; 
 
  c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori
di ricerca che sono stati pagati mediante tale  conto,  nonche',  con
riferimento a un determinato periodo di  tempo,  l'importo  totale  a
loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra  gli
importi totali spesi utilizzando tale  conto  e  quelli  fissati  nel
budget,  indicando  eventuali  retrocessioni  o   eccedenze   qualora
residuino disponibilita' sul conto.