Art. 58. (Informativa) 1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari forniscono ai clienti: a) prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull'importo previsto nel budget per la ricerca e sull'entita' dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente; b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca; c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonche', con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilita' sul conto.