Art. 59. (Esecuzione degli ordini) 1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attivita'. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione. 2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari aventi sede nell'Unione europea e' soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.