(Allegato-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
                      (Esecuzione degli ordini) 
 
  1.  Gli  intermediari  che   trattano   gli   ordini   identificano
separatamente  gli  oneri  connessi  a  tale  attivita'.  Tali  oneri
riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione. 
 
  2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari
aventi sede nell'Unione europea e' soggetta a un onere identificabile
separatamente; tali benefici o servizi e i relativi  oneri  non  sono
influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi  di
esecuzione.