(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 90)
                              Art. 90. 
           Fondo per le progressioni economiche di livello 
 
    1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso  ciascun  ente,  il
Fondo per le  progressioni  economiche  di  livello  nell'ambito  dei
profili IV-VIII. 
    2. Il fondo di cui al comma  1  e'  costituito  con  le  seguenti
risorse finanziarie certe e stabili gia' previste dai precedenti CCNL
del comparto ricerca: 
      a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio
2002; 
      b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del  CCNL  del  7  aprile
2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003),
alle condizioni ivi previste; 
      c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del  CCNL  del  7  aprile
2006 (biennio economico 2004-2005). 
    3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo  fondo  al
netto di quelle eventualmente gia'  utilizzate  per  le  progressioni
economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002. 
    4. Il fondo di cui al presente  articolo  e'  utilizzato  per  il
finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di
ciascun profilo. 
    5. Le risorse del fondo di cui al presente articolo  utilizzabili
di anno in anno, per nuove progressioni economiche di  livello,  sono
pari alle disponibilita' complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e
3,  al  netto  delle  somme  gia'  utilizzate  per  le   progressioni
economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL  21  febbraio  2002
relative ad anni precedenti e  con  recupero  delle  risorse  che  si
rendano nuovamente  disponibili  per  effetto  della  cessazione  del
personale beneficiario.