Art. 90. Fondo per le progressioni economiche di livello 1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso ciascun ente, il Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili gia' previste dai precedenti CCNL del comparto ricerca: a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste; c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005). 3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo fondo al netto di quelle eventualmente gia' utilizzate per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002. 4. Il fondo di cui al presente articolo e' utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo. 5. Le risorse del fondo di cui al presente articolo utilizzabili di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilita' complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e 3, al netto delle somme gia' utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002 relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario.