Art. 98.
Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL
1. Con l'entrata in vigore del presente CCNL ai sensi dell'art.
2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 50, comma 1, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Norma speciale per le A.R.P.A.»;
art. 51 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Procedure
di conciliazione ed arbitrato»;
art. 42 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 13, commi 1, 2, 3 e
5, del CCNL del 20 settembre 2001 «Previdenza complementare»;
art. 47, commi 1, 2, 4 e 5 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 «Modalita' di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali»;
art. 7 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive»;
art. 8 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e
tecnico profilo di assistente sociale» fatto salvo quanto previsto
dall'art. 23 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento), comma 2,
del presente CCNL;
Tabella G del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico
«Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento
annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo
di tredicesima)».