Art. 57. Funzioni dirigenziali 1. Nel rispetto della normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le diverse attivita', nei limiti stabiliti dal Direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore generale. 2. Il Direttore generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, puo' attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto della disciplina vigente, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, ancorche' privi di qualifica dirigenziale. 3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.