(Statuto-art. 57)
 
                              Art. 57. 
                        Funzioni dirigenziali 
 
    1. Nel  rispetto  della  normativa  sulla  dirigenza  statale,  i
dirigenti e i titolari di incarico di livello  dirigenziale  attuano,
per la parte di rispettiva competenza  e  secondo  le  direttive  del
Direttore generale, i programmi deliberati dagli  organi  accademici.
Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi  attribuiti
ed esercitano autonomi poteri di spesa per le diverse attivita',  nei
limiti stabiliti dal Direttore generale. Provvedono alla  valutazione
del personale assegnato nel  rispetto  del  principio  del  merito  e
rispondono  dei  risultati  conseguiti  in  termini   di   efficienza
nell'impiego  delle  risorse  e  di  efficacia  nella  gestione,   in
relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti  organizzativi
attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al
Direttore generale. 
    2.  Il  Direttore  generale,  in  carenza  di  personale  e   per
comprovate  e  oggettive  esigenze  di  servizio,   puo'   attribuire
incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato,  nel  rispetto
della disciplina vigente, a  soggetti  di  particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale,   ancorche'   privi   di    qualifica
dirigenziale. 
    3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono  essere  soggetti
ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari  motivi
di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento
di avocazione.