(Allegato-art. 109)
                              Art. 109. 
            Trattamento economico-normativo dei dirigenti 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  dirigente  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il dirigente assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con  la  natura  del  contratto  a  termine,  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i  dirigenti  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
33, comma 4, (Ferie e recupero festivita'  soppresse);  nel  caso  in
cui, tenendo conto della  durata  di  precedenti  contratti  a  tempo
indeterminato o determinato  comunque  gia'  intervenuti,  anche  con
altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il  dirigente  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio  prestato,  entro  il  limite  annuale  di
ventotto o trentadue giorni, stabilito  dall'art.  33  commi  2  e  3
(Ferie  e   recupero   festivita'   soppresse),   a   seconda   della
articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque  o  sei
giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili  -  i  criteri  stabiliti  dall'  art.  41  (Assenze  per
malattia), si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638
ai fini della determinazione del periodo in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico; i periodi  nei  quali  spetta  il  trattamento
economico intero e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto
sono stabiliti secondo i  criteri  di  cui  all'art.  41,  comma  10,
(Assenze per malattia), in  misura  proporzionalmente  rapportata  al
periodo in cui e' corrisposto il  trattamento  economico  come  sopra
determinato o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a  due  mesi,  caso
nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura
intera; il trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 41 (Assenze per malattia); 
      d)  possono  essere  consentite  assenze  non  retribuite   per
motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi  e
assenze retribuite solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art.  36,
comma 2 (Assenze giornaliere retribuite); 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre alle assenze di cui alla lettera d),  possono  essere
consentite le seguenti assenze: 
        assenze retribuite per motivi personali o familiari,  di  cui
all'art.  37  (Assenze  orarie  retribuite  per  motivi  personali  o
familiari); 
        assenze per esami o concorsi di  cui  all'art  36,  comma  1,
lettera a) (Assenze giornaliere retribuite); 
        assenze  per  visite  specialistiche,  esami  e   prestazioni
diagnostiche di  cui  all'art.  40  (Assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); 
        assenze per lutto di cui, all'art.  36  comma  1  lettera  b)
(Assenze giornaliere retribuite). 
      f) il numero massimo annuale di assenze di cui alla lettera  e)
deve  essere  riproporzionato  in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto a termine  stipulato,  salvo  il  caso  delle
assenze per lutto;  l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti,  compresa  la  legge  n.  104/1992  successive
modifiche ed integrazioni e  la  legge  n.  53/2000  ivi  compresi  i
permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei  casi
di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 
    2. Il dirigente assunto a tempo determinato,  in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina,  dell'art.  12  (Periodo  di
prova), non superiore comunque a due  settimane  per  i  rapporti  di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per  quelli  di  durata
superiore. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.  12  (Periodo  di
prova), in qualunque momento del periodo  di  prova,  ciascuna  delle
parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di  preavviso  ne'  di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  fatti  salvi  i   casi   di
sospensione indicati  nei  citati  articoli.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte e ove  posto  in  essere
dall'azienda o ente deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  disposto  del  comma  2,  il
contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione  dei  documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non  li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 codice civile. 
    4. In tutti i  casi  in  cui  il  presente  C.C.N.L.  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello  stesso,  ad  eccezione  di  quelli
previsti dal comma 9 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e
del comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a  tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per  ogni
periodo di lavoro di quindici giorni  contrattualmente  stabilito  e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi  di  durata
dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dirigente,
i termini sono  ridotti  alla  meta,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato e il relativo incarico  dirigenziale  conferito,  possono
essere  adeguatamente  valutati,  nell'ambito  delle   procedure   di
reclutamento  della  stessa  o  di  altra  amministrazione,   secondo
requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla
corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da coprire ed
esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. Le  aziende  ed  enti  assicurano  ai  dirigenti  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo  le  previsioni  del  decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle  prestazioni  che  gli  stessi  sono
chiamati  a  rendere,  adeguati   all'esperienza   lavorativa,   alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal  dirigente
presso  la  medesima  azienda  o  ente,  concorrono   a   determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali. 
    8. L'azienda od ente nel contratto individuale per l'assunzione a
tempo determinato definisce quale  incarico  conferire  al  Dirigente
assunto ai fini della retribuzione di posizione; la  retribuzione  di
risultato  e'  corrisposta  in  misura  proporzionale   alla   durata
dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.