Art.82.
Patrocinio legale
1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilita' civile, contabile o penale nei confronti del
dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di
difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere
il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista
conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente
tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione
dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il
previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono
interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione
favorevole del procedimento, l'azienda o l'ente procedono al rimborso
delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo
carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque,
non potra' essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri
minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche
nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia
stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti
amministrativo-contabili ove il rimborso avverra' nei limiti di
quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilita'
per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico
di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o
ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole
del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei
commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilita' civile, sono
coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di
cui all'art. 83.
4. L'azienda dovra' esigere dal dirigente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa.