Art. 83.
Copertura assicurativa per la responsabilita' civile
1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico,
sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle
dei precedenti CCNL regolanti la materia, una adeguata copertura
assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilita' civile di
tutti i dirigenti della presente sezione, ivi comprese le spese di
assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 82 per le eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente
alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la
copertura assicurativa di cui al comma 1.
3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con completezza
e tempestivita', tutte le informazioni relative alla copertura
assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1.
4. Ai fini della stipula, le aziende o enti possono anche
associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione gia'
esistente, nel rispetto della normativa vigente.