(Allegato-art. 83)
                              Art. 83. 
 
        Copertura assicurativa per la responsabilita' civile 
 
    1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri  a  proprio  carico,
sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle
dei precedenti CCNL regolanti  la  materia,  una  adeguata  copertura
assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilita' civile di
tutti i dirigenti della presente sezione, ivi comprese  le  spese  di
assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 82  per  le  eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,  relativamente
alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo  le  ipotesi  di
dolo o colpa grave. 
    2.  Sono  fatte  salve  eventuali  iniziative  regionali  per  la
copertura assicurativa di cui al comma 1. 
    3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con  completezza
e  tempestivita',  tutte  le  informazioni  relative  alla  copertura
assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1. 
    4. Ai fini  della  stipula,  le  aziende  o  enti  possono  anche
associarsi in convenzione, ovvero aderire  ad  una  convenzione  gia'
esistente, nel rispetto della normativa vigente.