Art. 83. Copertura assicurativa per la responsabilita' civile 1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilita' civile di tutti i dirigenti della presente sezione, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 82 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1. 3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestivita', tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1. 4. Ai fini della stipula, le aziende o enti possono anche associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.