(Allegato-art. 85)
                              Art. 85. 
 
                        Termini di preavviso 
 
    1. In tutti i casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello  stesso  i  relativi  termini  sono
fissati come segue: 
      a. due mesi per dipendenti con anzianita' di  servizio  fino  a
cinque anni; 
      b. tre mesi per dipendenti con anzianita' di  servizio  fino  a
dieci anni; 
      c. quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre
dieci anni. 
    Per anzianita' deve intendersi quella maturata presso l'azienda o
ente in cui si verifica la  risoluzione  salvo  il  caso  in  cui  il
dipendente provenga da un'altra amministrazione mediante il passaggio
diretto di personale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001. 
    2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla meta'. 
    3. I termini di preavviso decorrono dal primo  o  dal  sedicesimo
giorno di ciascun mese. 
    4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza  l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso.  L'azienda  o  ente  ha  diritto  di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente,  un  importo
corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio  di  altre  azioni
dirette al recupero del credito. 
    5. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il  rapporto  stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il  consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 
    6. L'assegnazione  delle  ferie  non  puo'  avvenire  durante  il
periodo di preavviso. 
    7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita'  a  tutti
gli effetti. 
    8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di  accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso  ad  ogni  proficuo  servizio,
l'azienda  o  ente  corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
c.c. nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti. 
    9.  L'indennita'  sostitutiva  del  preavviso   deve   calcolarsi
computando la retribuzione fissa e  le  stesse  voci  di  trattamento
accessorio riconosciute nel  caso  di  ricovero  ospedaliero  di  cui
all'art. 56, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia). 
    10. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  72
(Termini di preavviso) del CCNL del 21 maggio 2018.