Art. 85. Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a. due mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a cinque anni; b. tre mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a dieci anni; c. quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre dieci anni. Per anzianita' deve intendersi quella maturata presso l'azienda o ente in cui si verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da un'altra amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneita' assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie e recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 56, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia). 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 72 (Termini di preavviso) del CCNL del 21 maggio 2018.