(Testo unico imposte sui redditi-art. 188)
                              ART. 188 
Fusioni,  scissioni  conferimenti  di  attivo,   scambi   di   azioni
            concernenti societa' di Stati membri diversi 
(articolo 178 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione,  enti
pubblici  e  privati  aventi  per  oggetto  esclusivo  o   principale
l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio  dello
Stato,  e  soggetti  residenti  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, purche' non si considerino, per convenzione  in  materia  di
doppia imposizione  con  Stati  terzi,  residenti  fuori  dell'Unione
europea, che appartengano alle categorie indicate  nella  tabella  1,
allegato A del presente testo unico, da  considerare  automaticamente
aggiornata in conformita' con eventuali modifiche dell'allegato  alla
direttiva 2009/133/CE del Consiglio del  19  ottobre  2009,  e  siano
sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella 2,  allegato  A
del presente testo unico o ad altra che  in  futuro  la  sostituisca,
senza possibilita' di opzione, sempre che nel  concambio  l'eventuale
conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o  incorporati
non superi il 10 per cento del valore nominale  della  partecipazione
ricevuta; 
b)  alle  scissioni  attuate   mediante   trasferimento   dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella  stessa  lettera,  preesistenti  o  di  nuova
costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato dell'Unione
europea diverso da quello  del  primo,  e  limitatamente  alla  parte
corrispondente  dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari  in  misura
proporzionale alle rispettive  partecipazioni  nel  soggetto  scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano  residenti
nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio  trasferita  a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi  aziendali
relativi a  singoli  rami  dell'impresa  del  conferente  e  che  nel
concambio l'eventuale conguaglio  in  danaro  ai  partecipanti  della
societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale  della
partecipazione ricevuta; 
c) alle  scissioni  parziali  mediante  le  quali  uno  dei  soggetti
indicati  nella  lettera  a)  trasferisce,  senza   essere   sciolto,
mantenendo almeno un'azienda o un complesso  aziendale,  una  o  piu'
aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati
nella stessa lettera, preesistenti o di  nuova  costituzione,  alcuno
dei quali sia residente in uno Stato dell'Unione europea  diverso  da
quello  del  primo,  e  limitatamente   alla   parte   corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo  un
criterio proporzionale, delle azioni  o  quote  del  soggetto  o  dei
soggetti beneficiari,  sempre  che  il  soggetto  scisso  o  uno  dei
beneficiari  sia  residente  nel  territorio  dello   Stato   e   che
l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto  scisso
non superi il 10 per cento del valore nominale  della  partecipazione
ricevuta in concambio; 
d) ai conferimenti di aziende o di  complessi  aziendali  relativi  a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi  dell'Unione  europea,  sempre
che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; 
e) alle operazioni indicate nelle lettere da a) a d) tra soggetti  di
cui alla lettera a) non residenti nel  territorio  dello  Stato,  con
riguardo alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato
oggetto delle operazioni stesse; 
f) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali
uno dei soggetti indicati nella lettera a)  acquisti  o  integri  una
partecipazione di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementi la percentuale
di controllo, in uno dei  soggetti  indicati  nella  stessa  lettera,
residente in uno Stato dell'Unione europea anche se diverso da quello
del primo, attribuendo ai partecipanti  proprie  azioni  o  quote  in
cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento  e  un  eventuale
conguaglio in danaro  non  superiore  al  10  per  cento  del  valore
nominale delle  suddette  azioni  o  quote,  sempre  che  alcuno  dei
partecipanti che effettuano lo scambio sia residente  nel  territorio
dello Stato ovvero la partecipazione scambiata  sia  relativa  a  una
stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  un  soggetto
indicato nella lettera a).