ART. 188
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi
(articolo 178 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti
pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello
Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione
europea, purche' non si considerino, per convenzione in materia di
doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori dell'Unione
europea, che appartengano alle categorie indicate nella tabella 1,
allegato A del presente testo unico, da considerare automaticamente
aggiornata in conformita' con eventuali modifiche dell'allegato alla
direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, e siano
sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella 2, allegato A
del presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca,
senza possibilita' di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale
conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati
non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione
ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova
costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato dell'Unione
europea diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura
proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti
nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della
societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
c) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti
indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto,
mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o piu'
aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati
nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno
dei quali sia residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un
criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei
soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei
beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che
l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso
non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione
ricevuta in concambio;
d) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi dell'Unione europea, sempre
che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
e) alle operazioni indicate nelle lettere da a) a d) tra soggetti di
cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
oggetto delle operazioni stesse;
f) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali
uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una
partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementi la percentuale
di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera,
residente in uno Stato dell'Unione europea anche se diverso da quello
del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in
cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento e un eventuale
conguaglio in danaro non superiore al 10 per cento del valore
nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei
partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio
dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa a una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).