ART. 189
Regime di neutralita' fiscale
(articolo 179 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Alle operazioni indicate all'articolo 188, lettere a), b) e c) si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui all'articolo 188, comma 1, lettera d), si
applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento
alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli
elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui
all'articolo 188, comma 1, lettera e), non residente, in essa
effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile
organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di
realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo
Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe
effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva
2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009. Il beneficiario non
residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli
obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dal primo e
secondo periodo si applicano nel caso in cui una societa' residente
in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato
membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione
virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale
che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al
valore normale di detta stabile organizzazione.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 188, non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle
azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei
valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del
rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della
societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 49, comma
7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96, e dei
percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante
permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
l'esenzione totale di cui all'articolo 96 e quella parziale di cui
all'articolo 69.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono
imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di
realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in
assenza delle norme della direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19
ottobre 2009. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata
fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al comma 4, di un importo pari
all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.