(Testo unico imposte sui redditi-art. 189)
                              ART. 189 
                    Regime di neutralita' fiscale 
(articolo 179 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Alle operazioni indicate all'articolo 188, lettere a), b) e c)  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. 
2. Ai conferimenti di cui all'articolo 188, comma 1, lettera  d),  si
applica l'articolo 176. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano
anche nei confronti del beneficiario non  residente  con  riferimento
alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente  agli
elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui
all'articolo 188,  comma  1,  lettera  e),  non  residente,  in  essa
effettivamente confluiti. 
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile
organizzazione del conferente residente sono imponibili a  titolo  di
realizzo al valore normale, con  deduzione  dalla  relativa  imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che  lo
Stato,  dove  e'   situata   la   stabile   organizzazione,   avrebbe
effettivamente prelevato  in  assenza  delle  norme  della  direttiva
2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009.  Il  beneficiario  non
residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e  gli
obblighi tributari. Regole analoghe a quelle  previste  dal  primo  e
secondo periodo si applicano nel caso in cui una  societa'  residente
in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro  Stato
membro, assumendo,  quale  valore  su  cui  calcolare  la  tassazione
virtuale della stabile organizzazione all'estero, il  valore  normale
che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di  realizzo  al
valore normale di detta stabile organizzazione. 
4. Le operazioni di fusione, scissione e  scambio  di  partecipazioni
mediante permuta o  conferimento,  indicate  nell'articolo  188,  non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il  cui  valore  fiscale  viene  assunto  dalle
azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte  in  proporzione  dei
valori alle  stesse  attribuiti  ai  fini  della  determinazione  del
rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a  formare  il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei  soci  della
societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo  49,  comma
7, e, ricorrendone le condizioni, degli  articoli  69  e  96,  e  dei
percipienti nelle operazioni di scambio  di  partecipazioni  mediante
permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le  condizioni,
l'esenzione totale di cui all'articolo 96 e quella  parziale  di  cui
all'articolo 69. 
5. Se e' stata conferita da un soggetto  una  stabile  organizzazione
situata in un  altro  Stato  membro,  le  relative  plusvalenze  sono
imponibili  nei  confronti  del  conferente  residente  a  titolo  di
realizzo al valore normale, con  deduzione  dalla  relativa  imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta  che  lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato  in
assenza delle norme della direttiva 2009/133/CE del Consiglio del  19
ottobre 2009. In tal caso  la  partecipazione  ricevuta  e'  valutata
fiscalmente in base all'ultimo  valore  riconosciuto  ai  fini  delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al comma 4, di un importo pari
all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.