ART. 190
Riserve in sospensione d'imposta
(articolo 180 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui
all'articolo 188 i fondi in sospensione di imposta iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile
organizzazione.