(Testo unico imposte sui redditi-art. 190)
                              ART. 190 
                  Riserve in sospensione d'imposta 
(articolo 180 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  Nelle  fusioni,  nelle  scissioni  e  nei  conferimenti  di   cui
all'articolo  188  i  fondi  in  sospensione  di   imposta   iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito della stabile organizzazione nel territorio dello  Stato  del
soggetto non residente beneficiario nella misura  in  cui  non  siano
stati  ricostituiti   nelle   scritture   contabili   della   stabile
organizzazione.