ART. 191
Perdite fiscali
(articolo 181 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nelle operazioni di cui all'articolo 188, comma 1 lettere a) e b),
le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui all'articolo 105, comma 5, nonche'
l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle
condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7,
proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del
passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel
territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di
detta differenza.