(Testo unico imposte sui redditi-art. 191)
                              ART. 191 
                           Perdite fiscali 
(articolo 181 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nelle operazioni di cui all'articolo 188, comma 1 lettere a) e b),
le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto  di
riporto  in  avanti  di  cui  all'articolo  105,  comma  5,   nonche'
l'eccedenza  relativa  all'aiuto  alla  crescita  economica  di   cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono ammesse in deduzione da parte del soggetto  non  residente  alle
condizioni  e  nei  limiti  di  cui  all'articolo   172,   comma   7,
proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e  del
passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita  nel
territorio dello Stato risultante dall'operazione  e  nei  limiti  di
detta differenza.