(Protocollo 4-art. 31)
                             ARTICOLO 31 
                        Assistenza reciproca 
 
   1. Le  autorita'  doganali  degli  Stati  membri  della  Comunita'
europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione
europea, il facsimile dell'impronta dei timbri  utilizzati  nei  loro
uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di
detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 
   2. Al fine di garantire  la  corretta  applicazione  del  presente
protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza,
mediante  le  amministrazioni  doganali  competenti,  nel   controllo
dell'autenticita' dei  certificati  di  circolazione  EUR.1  o  delle
dichiarazioni su  fattura  e  della  correttezza  delle  informazioni
riportate in tali documenti.