(Protocollo 4-art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 
                 Controllo delle prove dell'origine 
 
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine  e'  effettuato
per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali  dello  Stato  di
importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita'  dei
documenti, del carattere  originario  dei  prodotti  in  questione  o
   dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 
   2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  1,
le autorita' doganali  del  paese  d'importazione  rispediscono  alle
autorita' doganali  del  paese  di  esportazione  il  certificato  di
circolazione  EUR.1  e  la  fattura,  se  e'  stata  presentata,   la
dichiarazione su fattura,  ovvero  una  copia  di  questi  documenti,
indicando, se del caso, i motivi  che  giustificano  un'inchiesta.  A
corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati  tutti  i
documenti e le  informazioni  ottenute  che  facciano  sospettare  la
presenza  di  inesattezze  nelle  informazioni  relative  alla  prova
dell'origine. 
   3. Il controllo viene  effettuato  dalle  autorita'  doganali  del
paese di  esportazione.  A  tal  fine,  esse  hanno  la  facolta'  di
richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi  controllo  dei
conti  dell'esportatore  nonche'  a  tutte  le  altre  verifiche  che
ritengano opportune. 
   4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano
di  sospendere  la  concessione  del  trattamento  preferenziale   ai
prodotti in questione in attesa dei  risultati  del  controllo,  esse
offrono all'importatore  la  possibilita'  di  ritirare  i  prodotti,
riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 
   5. I risultati del controllo  devono  essere  comunicati  al  piu'
presto alle autorita' doganali  che  lo  hanno  richiesto,  indicando
chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione
possono essere considerati originari della Comunita',  dell'Egitto  o
di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e  se  soddisfano  gli
altri requisiti del presente protocollo. 
   6. Qualora, in caso  di  ragionevole  dubbio,  non  sia  pervenuta
alcuna risposta entro  dieci  mesi  dalla  data  della  richiesta  di
controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti
per  determinare  l'autenticita'  del  documento   in   questione   o
l'effettiva origine dei prodotti, le  autorita'  doganali  che  hanno
richiesto il controllo li escludono  dal  trattamento  preferenziale,
salvo circostanze eccezionali.