(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 78)
                               Art. 78 
 
 
         Deposito della sentenza resa sulla querela di falso 
 
    1. Definito il giudizio di falso, la  parte  che  ha  dedotto  la
falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 
    2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita  la
copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo  passaggio
in giudicato.