(CODICE CIVILE-art. 130)
                              Art. 130. 
 
               (Atto di celebrazione del matrimonio). 
 
  Nessuno puo' reclamare il titolo  di  coniuge  e  gli  effetti  del
matrimonio, se non  presenta  l'atto  di  celebrazione  estratto  dai
registri dello stato civile. 
 
  Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non
dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.