(CODICE CIVILE-art. 132)
                              Art. 132. 
 
                (Mancanza dell'atto di celebrazione). 
 
  Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri  dello  stato
civile  l'esistenza  del  matrimonio  puo'  essere  provata  a  norma
dell'art. 452. 
 
  Quando vi sono indizi  che  per  dolo  o  per  colpa  del  pubblico
ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e'
stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza
del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non  dubbio  un
conforme possesso di stato.