(CODICE CIVILE-art. 133)
                              Art. 133. 
 
      (Prova della celebrazione risultante da sentenza penale). 
 
  Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta  da  sentenza
penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello  stato  civile
assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti  gli
effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.