(Convenzione - art. 137)
                            Articolo 137 
           Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse 
   1. Nessuno Stato puo' rivendicare od esercitare  la  sovranita'  o
dei diritti sovrani su una qualsiasi  parte  dell'Area  o  sulle  sue
risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' appropriarsi
di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non puo' essere
riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di  sovranita'  o  di
diritti sovrani, ne' alcun atto di appropriazione. 
   2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a  tutto
l'umanita', per conto della quale agisce l'Autorita'. Queste  risorse
sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area,  comunque,  possono
essere alienati soltanto conformemente alla presente  Parte  ed  alle
norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorita'. 
   3. Nessuno Stato o persona fisica o  giuridica  puo'  rivendicare,
acquisire od esercitare diritti sui minerali  estratti  dall'Area  se
non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non puo'  essere
riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di  tali
diritti diritti.