(Convenzione - art. 138)
                            Articolo 138 
       Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area 
La condotta generale degli  Stati,  con  riferimento  all'Area,  deve
essere conforme alle disposizioni della presente Parte,  ai  principi
enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed  alle  altre  norme  del
diritto internazionale nell'interesse  di  mantenere  la  pace  e  la
sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e  la  mutua
comprensione.