(Convenzione - art. 139)
                            Articolo 139 
    Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilita' per danni 
1.  Gli  Stati  contraenti  hanno  l'obbligo  di  assicurare  che  le
attivita' nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte,
sia se tali attivita' sono condotte  dagli  Stati  contraenti,  o  da
imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che  posseggono  la
nazionalita'  degli   Stati   contraenti,   o   sono   effettivamente
controllate da questi o da soggetti aventi la loro  nazionalita'.  Lo
stesso obbligo incombe sulle  organizzazioni  internazionali  per  le
attivita' condotte da tali organizzazioni nell'Area. 
   2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per
l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato  dall'inadempimento
di uno  Stato  contraente  o  di  una  organizzazione  internazionale
rispetto agli obblighi  di  cui  alla  presente  Parte  determina  la
responsabilita';   gli   Stati   contraenti   o   le   organizzazioni
internazionali che agiscono insieme sono  responsabili  solidalmente.
Uno Stato contraente non e' comunque responsabile dei danni derivanti
da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad
opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello articolo 153,
2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure  necessarie
e  appropriate  per  assicurare   l'effettivo   rispetto   ai   sensi
dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III. 
3.  Gli  Stati  contraenti  che   sono   membri   di   organizzazioni
internazionali   adottano   misure   appropriate    per    assicurare
l'applicazione  del  presente  articolo  con   riferimento   a   tali
organizzazioni.