Articolo 139 Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilita' per danni 1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attivita' nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attivita' sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalita'. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attivita' condotte da tali organizzazioni nell'Area. 2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilita'; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non e' comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III. 3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.