(Convenzione - art. 140)
                            Articolo 140 
                       Beneficio dell'umanita' 
1.  Le  attivita'  nell'Area,  come  specificamente  previsto   dalla
presente Parte,  sono  condotte  a  beneficio  di  tutta  l'umanita',
indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi
dotati o  privi  di  litorale,  tenuto  conto  particolarmente  degli
interessi e delle necessita' degli Stati in via  di  sviluppo  o  dei
popoli che non hanno conseguito la piena  indipendenza  od  un  altro
regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite  conformemente
alla risoluzione 1514  (XV)  ed  alle  altre  pertinenti  risoluzioni
dell'Assemblea generale. 
   2.  L'Autorita'  assicura   l'equa   ripartizione   dei   vantaggi
finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attivita'
nell'Area, mediante ogni meccanismo  appropriato,  su  una  base  non
discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).