(Convenzione - art. 141)
                            Articolo 141 
       Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici 
   L'area e' aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici
da parte di tutti gli Stati, sia che si  tratti  di  Stati  dotati  o
privi di litorale, senza discriminazioni e  senza  pregiudizio  delle
altre disposizioni della presente Parte.