(Convenzione - art. 142)
                            Articolo 142 
         Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri 
   1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al
di  la'  dei  limiti  della  giurisdizione  nazionale,  le  attivita'
nell'Area sono condotte tenendo in  debito  conto  i  diritti  e  gli
interessi  legittimi  dello  Stato  costiero  al  di  la'  della  cui
giurisdizione si estendono detti giacimenti. 
   2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo  Stato  interessato,
incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la
lesione di  tali  diritti  ed  interessi.  Nel  caso  in  cui  alcune
attivita' nell'Area possono comportare  lo  sfruttamento  di  risorse
giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale,  e'  richiesto
il consenso preventivo dello Stato costiero interessato. 
   3. Ne' questa Parte ne' i diritti accordati o esercitati in virtu'
di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri  di  adottare  le
misure, compatibili con le disposizioni  pertinenti  contenute  nella
Parte XII, che si  rendano  necessarie  per  prevenire,  attenuare  o
eliminare un pericolo  grave  e  imminente  alle  loro  coste,  o  ad
interessi connessi,  imputabili  ad  inquinamento  o  a  minaccia  di
inquinamento, o ad altri fatti rischiosi  conseguenti  o  causati  da
attivita' nell'Area.