(Convenzione - art. 143)
                            Articolo 143 
                     Ricerca scientifica marina 
   1. La ricerca scientifica marina nell'area e' condotta  per  scopi
esclusivamente pacifici e nell'interesse  dell'intero  genere  umano,
conformemente alla Parte XIII. 
   2. L'Autorita' puo' effettuare attivita'  di  ricerca  scientifica
marina concernenti l'Area e le  risorse  in  essa  esistenti  e  puo'
stipulare contratti a tale scopo. L'Autorita' promuove e favorisce lo
svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area  e  coordina  e
diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 
   3. Gli Stati contraenti possono effettuare  ricerche  scientifiche
marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale  in
materia di ricerca scientifica marina nell'Area: 
   a) attraverso la  partecipazione  a  programmi  internazionali  ed
incoraggiando la cooperazione in  materia  di  ricerche  scientifiche
marine effettuate dal personale  di  differenti  paesi  e  da  quello
dell'Autorita': 
   b)  assicurando  che,  per  tramite  dell'Autorita'  o  di   altre
organizzazioni   internazionali,    vengano    elaborati    programmi
appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli  Stati
tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di: 
        i) rinforzare il loro potenziale di ricerca; 
        ii) formare il loro personale e  quello  dell'Autorita'  alle
tecniche ed alle applicazioni della ricerca; 
        iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le
ricerche condotte nell'Area; 
   c) diffondendo efficacemente i risultati delle  ricerche  e  delle
analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorita'  o  altri  canali
internazionali, quando necessario.