(Convenzione - art. 144)
                            Articolo 144 
                     Trasferimento di tecnologia 
   1. Conformemente  alla  presente  Convenzione  l'Autorita'  adotta
misure dirette a: 
   a) acquisire la tecnologia e le conoscenze  scientifiche  relative
alle attivita' condotte nella Area; 
   b) favorire e promuovere il trasferimento agli  Stati  in  via  di
sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinche'  tutti
gli Stati contraenti possano trarne beneficio. 
   2. A questo scopo, l'Autorita' e gli  Stati  contraenti  cooperano
per promuovere il trasferimento della tecnologia e  delle  conoscenze
scientifiche relative alle attivita' condotte nell'Area, in modo  che
l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne  beneficio.  In
particolare, essi adottano e promuovono: 
   a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in  via
di  sviluppo  della  tecnologia  relativa  alle  attivita'   condotte
nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in  via
di  sviluppo  delle  agevolazioni  per  l'acquisto  della  tecnologia
specifica, secondo modalita' e a condizioni eque e ragionevoli; 
   b) misure dirette ad  assicurare  l'avanzamento  della  tecnologia
dell'Impresa e della tecnologia  nazionale  degli  Stati  in  via  di
sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa  e  degli
Stati in via di sviluppo l'opportunita' di  ricevere  una  formazione
sulla scienza e tecnologia marine e di  partecipare  pienamente  alle
attivita' dell'Area.