Articolo 144 Trasferimento di tecnologia 1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorita' adotta misure dirette a: a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nella Area; b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinche' tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. 2. A questo scopo, l'Autorita' e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono: a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attivita' condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalita' e a condizioni eque e ragionevoli; b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunita' di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attivita' dell'Area.