(Convenzione - art. 145)
                            Articolo 145 
                   Protezione dell'ambiente marino 
   Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere
adottare,  conformemente  alla  presente   Convenzione,   le   misure
necessarie ad assicurare efficacemente  la  protezione  dell'ambiente
marino  dagli  effetti  nocivi  che  potrebbero  derivare  da   dette
attivita'. A tale  scopo  l'Autorita'  adotta  norme,  regolamenti  e
procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a: 
   a) prevenire, ridurre e controllare  l'inquinamento  e  gli  altri
rischi cui e' sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale,
nonche' ogni  interferenza  nell'equilibrio  ecologico  dell'ambiente
marino,  dedicando  una  particolare  attenzione  alla  esigenza   di
proteggere tale ambiente degli effetti nocivi derivanti da  attivita'
quali la trivellazione, il dragaggio, lo  scavo,  l'eliminazione  dei
rifiuti,  la  costruzione  e  l'attivazione  o  la  manutenzione   di
installazioni, di oleodotti e di altre strutture  collegate  a  dette
attivita': 
   b)  proteggere  e  conservare  le  risorse  naturali  dell'Area  e
prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.