Articolo 145 Protezione dell'ambiente marino Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottare, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attivita'. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a: a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui e' sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonche' ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente degli effetti nocivi derivanti da attivita' quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attivita': b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.