(Convenzione - art. 146)
                            Articolo 146 
                     Protezione della vita umana 
   Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere
adottate  le  misure  necessarie  per  assicurare  efficacemente   la
protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorita'  adotta  norme,
regolamenti   e   procedure   appropriati   per   integrare   diritto
internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica
materia.