Articolo 146 Protezione della vita umana Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.