(Convenzione - art. 147)
                            Articolo 147 
Compatibilita' delle  attivita'  condotte  nell'Area  e  delle  altre
              attivita' esercitate nell'ambiente marino 
   1. Le attivita' nell'Area sono  condotte  tenendo  ragionevolmente
conto delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 
   2.  Le  seguenti  condizioni  si  applicano   alle   installazioni
utilizzate per svolgere attivita' nell'Area: 
   a) tali installazioni non devono essere montate, poste in opera  e
rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le  norme,
i  regolamenti  e  le   procedure   emanate   dall'Autorita'.   Vanno
opportunamente resi  noti  il  montaggio,  la  posa  in  opera  e  la
rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di
sistemi permanenti per segnalarne la presenza. 
   b) tali installazioni non possono essere poste in opera  la'  dove
potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute,  essenziali  per
la navigazione internazionale o in zone in cui  viene  praticata  una
attivita' intensiva di pesca; 
   c)  tali  installazioni  devono  essere  circondate  da  zone   di
sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle
installazioni stesse e della  navigazione.  La  configurazione  e  la
localizzazione di dette zone di sicurezza e' determinata  in  maniera
tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle  navi
in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali. 
   d) tali installazioni devono essere  utilizzate  esclusivamente  a
scopi pacifici; 
   c) tali installazioni non hanno  lo  status  di  isole.  Esse  non
possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide
sulla delimitazione  del  mare  territoriale,  della  zona  economica
esclusiva e della piattaforma continentale. 
   3.  Le  altre  attivita'  esercitate  nell'ambiente  marino   sono
condotte  tenendo  ragionevolmente  conto  delle   attivita'   svolte
nell'Area.