(Convenzione - art. 148)
                            Articolo 148 
Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte
                              nell'Area 
   L'effettiva partecipazione degli Stati in  via  di  sviluppo  alle
attivita' condotte nell'Area e' favorita, come prevede  espressamente
la presente Parte, tenendo  nel  dovuto  conto  gli  interessi  e  le
necessita' specifiche di detti Stati,  e  in  particolare  i  bisogni
peculiari  di  quelli  tra   loro   che   sono   senza   litorale   o
geograficamente svantaggiati, e  devono  superare  gli  ostacoli  che
derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione
di trovarsi lontani dall'Area e la difficolta' di accesso  e  rientro
da essa.