(Convenzione - art. 149)
                            Articolo 149 
                   Reperti archeologici e storici 
   Tutti  i  reperti  di  natura  archeologica  e  storica  rinvenuti
nell'Area  vanno  conservati  o  ceduti   nell'interesse   di   tutta
l'umanita', tenendo in  particolare  conto  i  diritti  preferenziali
dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per  origini
culturali  si  riferiscono,  o  dello  Stato  di  origine  storica  e
archeologica.