(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 53)
                             Articolo 53 
 
               Principi particolari di responsabilita' 
 
  Il viaggiatore e' responsabile nei confronti del trasportatore  per
qualsiasi danno: 
    a) risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtu': 
  1. degli articoli 10, 14 e 20, 
  2. delle particolari disposizioni  per  il  trasporto  dei  veicoli
contenute  nelle  Condizioni  generali  di  trasporto,   oppure   del
Regolamento relativo al trasporto  internazionale  ferroviario  delle
merci pericolose (RID) 
  oppure 
    b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se', 
  a meno che non provi che il danno sia stato causato da  circostanze
che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non  poteva  ovviare,
benche' avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore
coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica  la  responsabilita'
che puo' incombere al trasportatore in virtu' degli articoli 26 e 33,
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