Art. 1007
                  Cessazione dal congedo illimitato

1.  I  militari  di  truppa  cessano  dal  congedo  illimitato e sono
collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
b)  prima  del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se
riconosciuti   permanentemente   non   idonei  al  servizio  militare
incondizionato.