Art. 242. 
 
  Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a  livello
o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma  di
lavoro devono, qualunque sia  il  liquido  o  le  materie  contenute,
essere difese, su tutti i lati  mediante  parapetto  di  altezza  non
minore di cm. 90, a parete  piena  o  con  almeno  due  correnti.  Il
parapetto  non  e'  richiesto  quando  sui  bordi  delle  vasche  sia
applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. 
  Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di  impianto
non sia possibile applicare il parapetto di cui al comma  precedente,
le aperture superiori  dei  recipienti  devono  essere  provviste  di
solide coperture o di altre difese atte ad  evitare  il  pericolo  di
caduta dei lavoratori entro di essi. 
  Per  le  canalizzazioni  nell'interno  degli  stabilimenti  e   dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono  da
piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico,  la
difesa di cui al primo comma deve avere  altezza  non  minore  di  un
metro. 
  Il  presente  articolo  non  si  applica  quando  le   vasche,   le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o  materie  dannose  e
sempre che siano adottate altre cautele.