Art. 413. 
 
  Nei sotterranei classificati per gas tossici o  altrimenti  nocivi,
la  percentuale  volumetrica  di  ciascuno  di   essi,   isolatamente
considerato, rilevata in  piena  corrente  d'aria  con  indicatori  a
lettura diretta riconosciuti idonei, o da analisi, tanto nel riflusso
generale, che immediatamente a monte della immissione di un  circuito
derivato di ventilazione in una via principale di riflusso, non  deve
superare  l'1,5  per  cento  di  anidride  carbonica,  il  dieci  per
centomila di ossido di carbonio, il cinque per centomila di  idrogeno
solforato, il due per centomila di anidride solforosa. 
  Per i  gas  presenti  in  miscela  che  possono  esercitare  azione
sinergica,  avuto  riguardo  anche  alla   temperatura   e   umidita'
dell'aria,  le  predette  percentuali  sono  modificate   in   misura
stabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore.