Art. 414. 
 
  Nell'aria di riflusso di lavori di ricerca  e  di  preparazione  in
miniere classificate  per  gas  tossici  o  altrimenti  nocivi,  sono
ammessi  tenori  dei  suddetti  gas  superiori  ai  limiti   di   cui
all'articolo  precedente,  quando  la  stessa  aria   venga   immessa
direttamente in una via principale di riflusso, a valle di  qualsiasi
altra immissione. Il personale addetto a tali lavori deve in tal caso
fare uso di idonei mezzi di protezione individuale. 
  Un sorvegliante, con  l'ausilio  di  idonei  indicatori  a  lettura
diretta, tiene sotto controllo l'atmosfera dei cantieri. 
  L'ingegnere capo  stabilisce  con  suo  provvedimento,  sentito  il
direttore, il tenore  massimo  dei  singoli  gas  tossici  o  nocivi,
presenti nell'atmosfera, al di sopra del  quale  non  possono  essere
eseguiti  lavori,  neppure  facendo  uso  dei  mezzi  di   protezione
individuali.