(CODICE CIVILE-art. 1553)
                             Art. 1553. 
 
                             (Evizione). 
 
  Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende  riavere  la
cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo  le  norme
stabilite per la vendita, salvo in  ogni  caso  il  risarcimento  del
danno.