Art. 244. 
 
  Le tubazioni e le  canalizzazioni  e  le  relative  apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere Costruite e collocate in  modo
che: 
    a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture  di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; 
    b) in caso di necessita' sia attuabile il massimo e  piu'  rapido
svuotamento delle loro parti. 
  Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti  liquidi
o gas nocivi o pericolosi di  diversa  natura,  esse  e  le  relative
apparecchiature devono  essere  contrassegnate,  anche  ad  opportuni
intervalli se - si tratta di reti estese, con  distinta  colorazione,
il cui significato deve  essere  reso  noto  ai  lavoratori  mediante
tabella esplicativa.