Art. 244.
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere Costruite e collocate in modo
che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi
o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative
apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni
intervalli se - si tratta di reti estese, con distinta colorazione,
il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante
tabella esplicativa.