Art. 415. 
 
  Nelle  miniere  di  cui  al  presente  titolo,   la   corrente   di
ventilazione deve essere ottenuta per attivazione meccanica. 
  Ogni miniera classificata per grisu' o per gas tossici o altrimenti
nocivi, servita da un ventilatore principale, deve  essere  provvista
di un ventilatore di riserva, capace di assicurare da  solo  e  senza
discontinuita' la ventilazione normale della miniera. 
  In luogo di un  ventilatore  di  uguale  potenzialita'  e'  ammessa
l'installazione di un ventilatore di  soccorso  capace,  in  caso  di
arresto   del   ventilatore   principale,   di    assicurare    senza
discontinuita' una ventilazione tale da consentire almeno lo sgombero
di tutti gli operai dal sotterraneo in condizioni di sicurezza.