Art. 416. 
 
  Quando piu' ventilatori  principali  siano  al  servizio  di  unica
lavorazione  sotterranea  classificata  grisutosa,  ovvero  per   gas
tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il  direttore,
puo' con suo provvedimento consentire l'installazione  di  un  numero
ridotto di ventilatori di riserva o di  soccorso  rispetto  a  quelli
principali, in modo da assicurare la continuita'  della  ventilazione
in determinate zone della miniera. 
  Nel provvedimento sono precisati la potenzialita' di  ciascuno  dei
ventilatori di riserva o di soccorso ed il luogo di installazione. 
  Il direttore stabilisce con ordine  di  servizio  il  numero  degli
operai  che  in  caso  di  ventilazione  ridotta  puo'  rimanere  nel
sotterraneo per  assicurare  manutenzione  indispensabili  o  servizi
essenziali.