Art. 416. Quando piu' ventilatori principali siano al servizio di unica lavorazione sotterranea classificata grisutosa, ovvero per gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, puo' con suo provvedimento consentire l'installazione di un numero ridotto di ventilatori di riserva o di soccorso rispetto a quelli principali, in modo da assicurare la continuita' della ventilazione in determinate zone della miniera. Nel provvedimento sono precisati la potenzialita' di ciascuno dei ventilatori di riserva o di soccorso ed il luogo di installazione. Il direttore stabilisce con ordine di servizio il numero degli operai che in caso di ventilazione ridotta puo' rimanere nel sotterraneo per assicurare manutenzione indispensabili o servizi essenziali.