(CODICE CIVILE-art. 1556)
                             Art. 1556. 
 
                             (Nozione). 
 
  Con il contratto estimatorio una parte consegna  una  o  piu'  cose
mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il  prezzo,  salvo  che
restituisca le cose nel termine stabilito.