(CODICE CIVILE-art. 1557)
                             Art. 1557. 
 
                  (Impossibilita' di restituzione). 
 
  Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne  il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e'  divenuta
impossibile per causa a lui non imputabile.