Art. 1558. (Disponibilita' delle cose). Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.