(CODICE CIVILE-art. 1558)
                             Art. 1558. 
 
                    (Disponibilita' delle cose). 
 
  Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le
cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento  o  a
sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo. 
 
  Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino  a  che  non
gli siano restituite.