Art. 1010
      Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e'
collocato  in  congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di
eta':
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.