Art. 425. 
 
  E' vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia
di un ventilatore ausiliario per soddisfare esigenze  di  lavoro  dei
cantieri vicini. 
  Nei cantieri a forte sviluppo  di  grisu',  ove  si  verifichi  una
interruzione accidentale della ventilazione  ausiliaria,  gli  operai
devono dare immediato avviso al sorvegliante. 
  Nel caso di cui al comma precedente gli operai  devono  abbandonare
il cantiere. 
  Quando l'interruzione sia predisposta, la persona  incaricata  deve
preventivamente assicurarsi che tutti gli operai  abbiano  sgomberato
il cantiere. 
  Il ritorno del personale al posto di lavoro puo'  effettuarsi  solo
quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria, l'avvenuta  bonifica
dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo
a lettura diretta.