Art. 425. E' vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia di un ventilatore ausiliario per soddisfare esigenze di lavoro dei cantieri vicini. Nei cantieri a forte sviluppo di grisu', ove si verifichi una interruzione accidentale della ventilazione ausiliaria, gli operai devono dare immediato avviso al sorvegliante. Nel caso di cui al comma precedente gli operai devono abbandonare il cantiere. Quando l'interruzione sia predisposta, la persona incaricata deve preventivamente assicurarsi che tutti gli operai abbiano sgomberato il cantiere. Il ritorno del personale al posto di lavoro puo' effettuarsi solo quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria, l'avvenuta bonifica dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo a lettura diretta.