(CODICE CIVILE-art. 1559)
                             Art. 1559. 
 
                             (Nozione). 
 
  La somministrazione e' il contratto  con  il  quale  una  parte  si
obbliga, verso corrispettivo di  un  prezzo,  a  eseguire,  a  favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.