(CODICE CIVILE-art. 1560)
                             Art. 1560. 
 
                  (Entita' della somministrazione). 
 
  Qualora  non  sia  determinata  l'entita'  della  somministrazione,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno  della
parte che vi ha diritto, avuto riguardo al  tempo  della  conclusione
del contratto. 
 
  Se le parti hanno stabilito soltanto il  limite  massimo  e  quello
minimo per l'intera somministrazione o per  le  singole  prestazioni,
spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i
limiti suddetti, il quantitativo dovuto. 
 
  Se l'entita' della somministrazione deve determinarsi in  relazione
al fabbisogno, ed  e'  stabilito  un  quantitativo  minimo,  l'avente
diritto  alla   somministrazione   e'   tenuto   per   la   quantita'
corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.