(CODICE CIVILE-art. 1562)
                             Art. 1562. 
 
                       (Pagamento del prezzo). 
 
  Nella  somministrazione  a  carattere  periodico   il   prezzo   e'
corrisposto all'atto delle singole prestazioni e  in  proporzione  di
ciascuna di esse. 
 
  Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato
secondo le scadenze d'uso.